L’assegno di mantenimento non può essere sostituito dall’ospitalità

L’assegno di mantenimento non può essere sostituito dall’ospitalità

Immagine estratta da https://it.freepik.com/

Il genitore obbligato al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente non può decidere unilateralmente di offrirgli ospitalità al posto dell’assegno di mantenimento.

Il Tribunale di Torino condannava una madre a corrispondere il mantenimento di euro 900 mensili al figlio maggiorenne non ancora autosufficiente (il richiedente aveva 22 anni e frequentava la facoltà di Farmacia).

Il giovane, che aveva prima vissuto insieme ai due fratelli con la madre e il secondo marito di quest’ultima, dal quale la donna aveva avuto un’altra figlia, aveva deciso di andare a vivere da solo.

Avverso la decisione del Tribunale proponeva appello la madre.

La Corte d’Appello revocava il mantenimento disposto dal Tribunale, sul rilievo che, dovendo ricondursi l’obbligo di mantenimento alle obbligazioni “sostanzialmente alimentari“, la madre aveva affermato di essere stata contraria all’allontanamento dalla casa familiare del figlio e che era ancora pronta ad accoglierlo nell’abitazione e a mantenerlo.

Dunque, il figlio non poteva richiedere alla madre il contributo al mantenimento, perché l’obbligazione alimentare assume aspetti di obbligazione alternativa e, conseguentemente sussiste la possibilità di scelta dell’obbligato (nel caso la madre) tra:

  • la corresponsione di un assegno alimentare, limitato al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento dell’avente diritto;
  • l’accoglimento del medesimo presso la propria casa di abitazione ex art. 443 c.c.

Nel caso di specie la madre aveva quindi ragione, non avendo mai avallato la scelta del figlio di abbandonare la casa familiare materna per andare a vivere da solo e aveva cercato di evitare ogni contenzioso, cercando ripetutamente di convincere il figlio a rivedere le sue scelte, che invece si era allontanato da casa in assenza di gravi ragioni.

Il figlio ha proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha ricordato che la disciplina specifica del mantenimento dei figli maggiorenni prevede che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” e che “Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto“.

Pertanto, il presupposto da valutare ai fini della decisione sulla spettanza dell’assegno è la incolpevole non indipendenza economica del figlio maggiorenne (da provarsi a cura di colui che richiede l’assegno con prova sempre più rigorosa con l’aumentare dell’età del figlio stesso).

Non è, invece, previsto che il genitore obbligato al mantenimento possa scegliere unilateralmente di adempiere all’obbligo mediante accoglimento in casa del figlio da parte di uno gei genitori.
Dunque, il giudice deve solo verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l’attribuzione di un assegno e, in presenza degli stessi, stabilire l’erogazione di un assegno periodico, in base al criterio sopra ricordato; al contrario, l’accoglimento o meno del figlio in casa, con contribuzione diretta al suo mantenimento, non è una modalità alternativa di adempimento dell’obbligo di mantenimento, costituendo, semmai, un elemento da valutare ai fini della quantificazione dell’assegno ai sensi dell’art. 337 ter, comma 4, c.c.

Non può, pertanto, estendersi all’adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente la disciplina prevista per la somministrazione degli alimenti, tenuto conto che l’obbligo di mantenimento dei figli, che ha diverse finalità e un diverso contenuto, reca una specifica disciplina, ove il giudice è chiamato a determinare la spettanza e l’entità del contributo economico spettante al figlio anche maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

In conclusione, la Corte di Cassazione, sez. I, con ordinanza n. 3329/2025, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l’adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337 ter e 337 septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall’art. 443 c.c. per l’adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell’obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell’assegno ai sensi dell’art. 337 ter, comma 4, c.c.”

Articoli

LUCIO DI BIASE

AVVOCATO

Mobile: (+39) 335 325 917

E-mail: info@studiolegaledibiase.it

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lanciano, negli ultimi venti l’Avv. Lucio Di Biase anni ha aiutato privati, professionisti, imprese, cooperative ed enti pubblici a risolvere i loro problemi legali prestando attività di consulenza e assistenza nelle principali aree del diritto civile e nel relativo contenzioso su tutto il territorio nazionale.
Dal 17/02/2014 all’11/03/2021 è stato consulente e legale esterno dell’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Lanciano (CH) per il recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari di alloggi di ERP a titolo di canoni di locazione degli immobili strumentali di proprietà dell’Ente e per il rilascio forzoso dei medesimi.

.